mag
08
2012

FORMAZIONE ED IVA – Servizi di formazione sempre con Iva se il committente è un soggetto passivo del tributo..

Dalle informative dell’agenzia delle entrate

Quando le prestazioni sono rese nei confronti di consumatori finali, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se le stesse sono materialmente svolte in Italia

L’individuazione del presupposto territoriale delle attività di formazione e aggiornamento professionale è strettamente connessa alla verifica circa lo status di soggetto passivo del committente. I servizi resi nei rapporti B2B, infatti, sono rilevanti in Italia in base al criterio di carattere generale di cui all’articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del Dpr n. 633/1972.
 
Il chiarimento, arrivato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 44/E del 7 maggio, si è reso necessario a seguito delle modifiche apportate alla legge Iva (Dpr n. 633/1972) dal decreto legislativo n. 18/2010.
Prima che il quadro normativo mutasse, i servizi di formazione e aggiornamento professionale erano assimilati, ai fini della territorialità, a quelli di consulenza e assistenza tecnica o legale. Pertanto, seguendone la disciplina (articolo 7, quarto comma, lettera d), erano tassati nel luogo in cui era stabilito il committente.
 
L’assimilazione tra le due tipologie di servizi è venuta meno dopo l’intervento del Dlgs n. 18/2010, generando il dubbio su quale inquadramento attribuire alle prestazioni di formazione: servizi generici (articolo 7-ter) o servizi educativi e culturali (articolo 7-quinquies)?
In “soccorso” è intervenuto il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011, che ha classificato i servizi di formazione o di riqualificazione professionale nell’ambito delle prestazioni didattiche. Ne discende, ai fini della territorialità, il collegamento con l’articolo 7-quinquies, in base al quale, a decorrere dall’1 gennaio 2011, le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili (comprese fiere ed esposizioni) e quelle effettuate da coloro che organizzano tali attività, rese a committenti non soggetti passivi, si considerano realizzate in Italia se qui materialmente svolte.
 
Pertanto, per individuare il luogo di tassazione dei servizi di formazione e aggiornamento professionale, si deve distinguere tra i servizi resi nei confronti di committenti non soggetti passivi Iva (“B2C”) e quelli resi nei confronti di committenti soggetti passivi (“B2B”). I primi si considerano effettuati nel territorio italiano se qui eseguiti (articolo 7-quinquies), i secondi sono territorialmente rilevanti nello Stato in base al criterio generale dettato dall’articolo 7-ter.

Permanent link to this article: http://www.professionesviluppo.com/2012/05/08/formazione-ed-iva-servizi-di-formazione-sempre-con-iva-se-il-committente-e-un-soggetto-passivo-del-tributo/

mag
02
2012

Abitazione principale e Imu 2012: si può scegliere in due o tre rate..da fisco oggi

Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
 
Benefici per l’abitazione principale limitati a una sola casa per nucleo familiare. Immobili di interesse storico e artistico con base imponibile ridotta del 50%. In caso di separazione o divorzio, il tributo sulla casa coniugale è a carico di chi la riceve in assegnazione.
Tante e rilevanti le novità sulla disciplina Imu introdotte dalla legge n. 44/2012, di conversione del decreto n. 16 (“semplificazioni tributarie”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di sabato 28 aprile.
 
Giugno, settembre, dicembre: il timing dell’Imu 2012
Il primo impatto con la nuova imposta municipale sugli immobili potrà essere ammorbidito, dilazionando il pagamento in tre rate, relativamente però alla sola abitazione principale e relative pertinenze. Fissate al giorno 16 dei mesi di giugno, settembre e dicembre le tre scadenze entro le quali versare il tributo (dal 1° dicembre, anche mediante bollettino postale). Per ciascuna delle prime due rate andrà corrisposto un terzo del tributo, calcolato applicando l’aliquota di base (4 per mille) e la detrazione (200 euro, più ulteriori 50 per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni). A metà dicembre, poi, il saldo con conguaglio sulle rate precedenti, tenendo conto delle eventuali modifiche che potrebbero essere adottate da Comuni e Governo nel corso dell’anno. Chi vorrà, comunque, potrà optare per una bipartizione, assolvendo l’Imu nelle due “tradizionali” rate, la prima entro il 16 giugno (pari al 50% dell’imposta calcolata con aliquota di base e detrazione), l’altra entro il 16 dicembre a conguaglio.
Sempre in tema di versamenti, l’acconto per i fabbricati rurali strumentali quest’anno sarà più leggero, il 30% dell’imposta complessivamente dovuta; il saldo, con la seconda rata di metà dicembre.
Infine, Imu 2012 in unica soluzione (al 16 dicembre) per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, che dovranno essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro fine novembre.
 
Una sola abitazione principale per nucleo familiare
Importanti le precisazioni sul concetto di abitazione principale ai fini del riconoscimento delle relative agevolazioni. E’ stato specificato che i benefici spettano se il possessore e il suo nucleo familiare hanno stabilito in quell’immobile dimora e residenza anagrafica. Se i componenti del nucleo familiare dimorano e risiedono in appartamenti diversi ubicati nello stesso comune, l’aliquota agevolata e la detrazione si applicano comunque a un sola casa.
I Comuni, poi, potranno considerare come adibito ad abitazione principale e, quindi, riconoscere il diritto a fruire per esso dei relativi benefici (aliquota agevolata e detrazione), sia l’immobile di cui sono proprietari o usufruttuari anziani o disabili che acquisiscono la residenza in strutture di ricovero o sanitarie sia quello posseduto in Italia da concittadini non residenti. In entrambe le ipotesi, però, l’alloggio non deve essere affittato.
 
Casa coniugale: Imu a carico dell’assegnatario
Diverse novità anche in tema di base imponibile, moltiplicatori catastali ed esenzioni:

  • è ridotta del 50% la base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono queste condizioni), e per i fabbricati di interesse storico o artistico
  • sono esenti dall’Imu i fabbricati rurali a uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani
  • i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, sia persone fisiche che società, sono considerati non fabbricabili
  • passa da 130 a 135 il moltiplicatore da utilizzare per il calcolo della base imponibile dei terreni agricoli e viene specificato che il moltiplicatore 110 spetta per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, quando posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Inoltre, i terreni agricoli posseduti e condotti da tali soggetti scontano l’Imu solo sulla parte di valore eccedente 6mila euro, con le seguenti riduzioni: del 70%, 50% e 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore, rispettivamente, eccedente 6mila euro e fino a 15.500 euro, eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro, eccedente 25.500 euro e fino a 32.000 euro
  • in caso di separazione o divorzio, l’Imu sulla casa coniugale sarà dovuta dal coniuge che l’ha ricevuta in assegnazione
  • dal prossimo anno, le delibere dei Comuni in materia di Imu, affinché abbiano efficacia retroattiva dal 1° gennaio, dovranno essere pubblicate sul sito del dipartimento delle Finanze entro il 30 aprile; gli enti locali avranno tempo fino al 23 aprile per inviarle, esclusivamente in via telematica.

 
In gestazione il modello per la dichiarazione Imu
Viene previsto l’obbligo di presentare la dichiarazione Imu entro 90 giorni dalla data in cui sorgono i presupposti per l’adempimento (ad esempio, sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta). Il modello sarà approvato con decreto ministeriale, che dovrà anche disciplinare i casi in cui la dichiarazione va presentata, tenendo comunque fermo il principio che la stessa, in assenza di modifiche di dati ed elementi che comportino un diverso ammontare dell’imposta dovuta, vale anche per gli anni successivi.
E’ fissato al 30 settembre 2012 il termine di scadenza per presentare la prima dichiarazione Imu, quella relativa agli immobili per i quali l’obbligo è sorto dal 1° gennaio 2012.

Permanent link to this article: http://www.professionesviluppo.com/2012/05/02/abitazione-principale-e-imu-2012-si-puo-scegliere-in-due-o-tre-rate-da-fisco-oggi/

mar
21
2012

NUOVI BIGLIETTI DA VISITA!!!

Permanent link to this article: http://www.professionesviluppo.com/2012/03/21/nuovi-biglietti-da-visita/

mar
12
2012

AUMENTO A EURO 1000 DEL VALORE DEI BENI AMMORTIZZABILI NELL’ANNO

Con il decreto sviluppo, ed in particolare l’art.7  lett. d) viene innalzato il limite di deduicibilità nell’anno dei beni ammortizzabili da 516 a 1000 euro. Infatti, la nuova norma consente ai contribuenti in regime di contabilità semplificata la deducibilità fiscale dell’intero costo di acquisizione dei beni strumentali, per singole spese non superiori a 1.000 euro, nel periodo d’imposta nel quale viene emessa la fattura”.

Di seguito le principali novità del decreto. Il decreto contiene disposizioni a favore di imprese e privati.

  Per quel che riguarda le imprese di particolare rilievo:

- credito d’imposta per gli investimenti nella ricerca negli anni 2011 e 2012;

- credito d’imposta per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati nel Mezzogiorno, per i 12 mesi successivi all’entrata in vigore del decreto stesso;

- istituzione nei territori costieri dei distretti turistico-alberghieri per rilanciare l’offerta turistica nazionale e la concessione per gli arenili in diritto di superficie di durata pari a 90 anni. Vietate comunque nuove costruzioni in deroga agli strumenti urbanisti vigenti. Obbligo di abbattimento per le costruzioni abusive;

- revisione della normativa sugli appalti pubblici con l’innalzamento a un milione di euro per l’obbligo di gara; revisione e accelerazione delle procedure di assegnazione; riduzione degli adempimenti burocratici per i partecipanti;

- interventi per il rilancio dell’edilizia privata con l’introduzione del principio del silenzio-assenso anche per il permesso di costruire; premi di cubatura per la riqualificazione degli immobili e dei quartieri; possibilità di modificare la destinazione d’uso degli immobili al di fuori dei centri storici;

- riduzione degli oneri previsti dalla normativa sulla privacy per i rapporti tra imprese e tra impresa e dipendenti;

- accelerazione della chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria che si protraggono da anni;

-piano di taglio degli oneri burocratici da parte di regioni, province e comuni.
In tema fiscale:

- accorpamento di accessi e verifiche per una durata massima di 15 giorni e per non più di una volta a semestre;

- atto unico accertamento e riscossione anche per l’Irap;

- in caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi operazioni sospese fino alla sentenza del giudice ma comunque per non più di 120 giorni;

- innalzamento dei limiti di reddito per la contabilità semplificata fino a 700.000 euro;

- eliminazione comunicazioni per le operazioni oltre i 3.000 euro e delle schede carburante per gli acquisti effettuati con carte di credito;

- riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni;

- possibilità per i contribuenti in regime di contabilità semplificata di dedurre fiscalmente l’intero costo, per singole spese non superiori a 1.000 euro, nel periodo d’imposta in cui ricevono la fattura anche nel caso di prestazioni a cavallo di due periodi d’imposta;

- in caso di ratizzazione obbligo di fidejussione solo se l’importo delle rate successive alla prima supera i 50.000 euro.

Per i privati:

- abolizione della comunicazione di inizio lavori per le ristrutturazioni e della comunicazione annuale dei dati relativi ai familiari a carico;

- rinegoziazione per i mutui a tassi variabile di importo fino a 150.000 euro per i contribuenti con Isee entro i 30.000 euro.;

- rateizzazione senza richiesta per le cartelle di pagamento di importo ridotto;
pagamenti on line per le prestazioni sanitarie pubbliche;

- carta d’identità elettronica e tessera sanitaria in un unico supporto.

Altre misure:

- fondo per il merito nel sistema universitario;

- piano triennale per l’immissione in ruolo del personale della scuola;

- istituzione dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, organismo indipendente a tutela dei cittadini utenti, con compiti di regolazione del mercato nel settore delle acque pubbliche e di gestione del servizio pubblico locale idrico integrato.

Permanent link to this article: http://www.professionesviluppo.com/2012/03/12/aumento-a-euro-1000-del-valore-dei-bani-ammortizzabili-nellanno/

mar
07
2012

CONTRIBUTI IMPRESE VALLE ANIENE – saremo il 15 marzo a Sambuci Castello Theodoli

Permanent link to this article: http://www.professionesviluppo.com/2012/03/07/contributi-imprese-valle-aniene-saremo-il-15-marzo-a-sambuci-castello-theodoli/

mar
06
2012

FINANZIAMENTI PER LA MICROIMPRESA

Lo studio professione sviluppo può supportarti nella redazione della tua idea d’impresa verifica che se puoi usufruire della legge per finanziare le MICROIMPRESE nel settore della produzione di beni o di erogazione di servizi, noi siamo a disposizione per aiutarti, dalla redazione del progetto, all’ottenimento delle autorizzazioni amministrative e alla fase di avvio e gestione della tua attività.

A CHI SI RIVOLGE

Questa agevolazione è rivolta a persone che intendono avviare un attività nella forma di società di persone, sono quindi ESCLUSE le ditte individuali, le società di capitale, le cooperative e le altre forme. La compagine sociale deve essere composta per almeno la metà dei soci che deve detenere anche la metà delle quote da:

maggiorenni e non accupati alla data di presentazione della domanda oltreche residenti nel territorio nazionale.

ATTIVITA’ FINANZIABILI

le iniziative da avviare possono riguardatre la produzione di beni e la fornitura di servizi (E’ ESCLUSO IL COMMERCIO).

L’investimento complessivo non può superare 129 mila euro iva eslusa.

L’attività finanziata deve essere scolta per almeno 5 anni dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni.

PRINCIPALI AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni sono sia di tipo finanziario sia con l’erogazione di servizi nella fase di realizzazione e di avvio dell’inziativa.

Le AGEVOLAZIONI FINANZIARIE concedibili sono per gli INVESTIMENTI, un contributo a fondo perduto e un finanziamento a tasso agevolato che complessivamente potrebbero coprire anche il 100% degli investimenti ammissibili; per la GESTIONE un contributo a fondo perduto per le spese relative al primo anno di attività.

I beni che possono essere ricompresio nell’agevolazioni per gli INVESTIMENTI sono: attrezzature, amcchinari, impianti e allacciamenti, beni immateriali a utilità pluriennale; ristrutturazioni di immobili entro il limite del 10% dell’importo complessivo del progetto.

I beni invece che possono essere finanziari nella GESTIONE sono meteriali di consumo, semilavorati e prodotti finiti, utenze e canoni di locazioni per immobili, oneri finanziari, prestazie di garanzie assicurative, prestazioni di servizi.

 

Permanent link to this article: http://www.professionesviluppo.com/2012/03/06/finanziamenti-per-la-microimpresa/

mar
01
2012

BANDO PER LE IMPRESE DELLA VALLE DELL’ANIENE – PROROGA SCADENZA al 23 APRILE 2012

SOLDI CHE ARRIVANO?

APPROFITTA DELLA CONSULENZA GRATUITA CHE LO STUDIO PROFESSIONE SVILUPPO TI OFFRE PER VERIFICARE L’ESISTENZA DEI REQUISITI PER FINANZIARE LA TUA IMPRESA O LA TUA IDEA D’IMPRESA – CONTATTA I NOSTRI UFFICI TEL.  0774332865 O INVIA UNA MAIL drgrelli@professionesviluppo.com

Concessione di contributi alle imprese della Valle dell’Aniene – Prorogata la scadenza

La Provincia di Roma ha pubblicato un Avviso per la concessione di contributi in regime “de minimis” per sostenere il sistema d’impresa esistente e la creazione di nuova impresa nei seguenti comuni della Valle dell’Aniene: Affile – Agosta – Anticoli Corrado – Arcinazzo Romano – Arsoli – Camerata Nuova – Canterano – Casape – Castel Madama – Cerreto Laziale – Cervara di Roma – Ciciliano – Cineto Romano – Gerano – Jenne – Licenza – Mandela – Marano Equo – Percile – Pisoniano – Poli – Riofreddo – Rocca Canterano – Roccagiovine – Rocca Santo Stefano – Roiate – Roviano – Sambuci – Saracinesco – Subiaco – Vallepietra – Vallinfreda – Vicovaro – Vivaro Romano.

 Preleva il bando dal sito della provincia di Roma  http://www.provincia.roma.it/attiedocumenti/avvisi/avviso-pubblico-la-concessione-di-contributi-regime-de-minimis-alle-imprese-at o direttamente dal nostro link BANDO PROVINCIA DI ROMA20120228AvvisoValleAniene_termineprorogato

Le domande di partecipazione all’Avviso dovranno essere inviate, a pena di esclusione, entro il termine del 23 aprile 2012 a Provincia di Roma – Dip. XII Servizio 2 via di S. Eufemia, 22 – 00187 Roma.

Permanent link to this article: http://www.professionesviluppo.com/2012/03/01/bando-per-le-imprese-della-valle-dellaniene/

feb
28
2012

SCADENZA TASSA ANNUALE LIBRI SOCIALI 2012

IN SCADENZA LA TASSA ANNUALE DEI LIBRI SOCIALI PER L’ANNO 2012…

Il 16/03/2012 scade il versamento della tassa annuale libri sociali 2012 per le sole società di capitali. L’importo dovuto si differenzia in base al capitale sociale al 01/01 dell’anno.

 

    Entro il 16/03/2012 le sole società di capitali sono tenute al versamento della tassa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali, come previsto dall‘art. 23, nota 3, Tariffa, D.P.R. 26.10.1972, n. 641.

    La Circolare Ministeriale 3.5.1996, n. 108/E, fornisce chiarimenti in merito ai soggetti tenuti al versamento di tale tassa.

    CHI E’ OBBLIGATO AL VERSAMENTO:
        - S.p.a.;
        - S.r.l.;
        - S.a.p.a.;
        - Società consortili a responsabilità limitata;
        - Aziende speciali;
        - Consorzi tra enti territoriali
(L. 8.6.1990, n. 142), in quanto provvisti di fondo di dotazione;

    Sono, inoltre, obbligate al versamento (C.M. 3.5.1996, n. 108/E), le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento), a condizione che sussista l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile.

    IMPORTO da VERSARE: la tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali è dovuta in misura forfetaria a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell’anno. L’importo dovuto si differenzia a seconda dell’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante al 1° gennaio dell’anno per il quale si effettua il versamento (per il 2012, quindi, si deve fare riferimento all’1.1.2012):
    • se il capitale sociale/fondo di dotazione è pari o inferiore a € 516.456,90, la tassa dovuta è di € 309,87;
    • se il capitale sociale/fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90, la tassa dovuta è di € 516,46;
    Eventuali variazioni (in aumento o in diminuzione) del capitale sociale o del fondo di dotazione intervenute dopo il 1° gennaio non assumono alcuna rilevanza ai fini dell’importo della tassa per l’anno in corso (2012); se ne dovrà tenere conto, invece, per l’anno successivo (2013).

    TERMINE e MODALITA’ di VERSAMENTO: la tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell’Iva dovuta per l’anno precedente (saldo Iva risultante dalla dichiarazione annuale), pertanto il 16.3.2012.
    La tassa annuale deve essere versata in via telematica con il Mod. F24, indicando nella Sezione “Erario” il codice tributo 7085, e l’anno di riferimento 2012. Per le società costituite dopo l’1.1.2012, il versamento deve essere effettuato, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività (Modello AA7/10, approvato con il Provvedimento Agenzia Entrate 29.12.2009 e da utilizzare a partire dall’1.1.2010), mediante bollettino di c/c postale n. 6007, intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro operativo di Pescara.

                             
  

Permanent link to this article: http://www.professionesviluppo.com/2012/02/28/104/